Informazioni utili

Guide

Consistenza aspiranti in graduatoria

Faq

I candidati presentano istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza unicamente in modalità telematica. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. L’accesso all’applicativo Istanze OnLine potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID o CIE e dell’abilitazione al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione
Per richiedere l'abilitazione al servizio Istanze OnLine è necessario seguire tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio
No, non ci sono limiti temporali. Si consiglia comunque di procedere all’abilitazione al Servizio in tempo utile, in modo da effettuare tutte le fasi entro i termini di presentazione dell’istanza di interesse.
L'istanza è la seguente: "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26"
I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare, ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alla funzione dedicata dell’area riservata del portale ministeriale “Profilo-->Gestione profilo--> Modifica dati personali".
Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:
  • TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi
  • TAB1-B18 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB2-B16 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB3-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB4-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB5-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB6-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB7-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B11 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado
  • TAB9-B6 - Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB9-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB10-B6 - Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB10-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.
Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 31 maggio 2022 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati. Infine, dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza e tutti i titoli di preferenza, che altrimenti non verranno riconfermati nelle GPS.
Sì; l’istanza può essere modificata, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande.
Se la domanda era stata precedentemente inoltrata, dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso, il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso il sistema effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.
Cliccando sul tasto “azioni disponibili”, in corrispondenza della sezione d’interesse, sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso e dei titoli descritti nella FAQ n. 3, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nel 2022 o nel 2020, in quanto sono stati già valutati dagli uffici.
In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.
Come previsto all’articolo 7, comma 12, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:
1. titolo di studio conseguito all’estero;
2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento.
Per la sostituzione della provincia si rimanda all’articolo 3, comma 7, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024.
Inoltre, la sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata, il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.
Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, le preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.
I termini di presentazione delle istanze sono determinati dall’articolo 7, comma 3, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024. L’apertura è prevista dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23.59 del 10 giugno 2024.
I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.
Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.
L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.
No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.
La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.
I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato.
Tale servizio, a norma dell’art. 15, comma 1, secondo capoverso, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, continuerà ad essere valutato distintamente sulle due classi di concorso, anche per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.
Accedendo all’istanza "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26", in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, occorre cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.
L’utente dovrà valorizzare i campi tipo "Graduatoria" e tipo "Posto / classe di concorso" selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:
- “A.1 - titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli
- e, se prevista, “A.2 - dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.
Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto "Inserisci". Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:
cliccare nuovamente su "Aggiungi graduatoria", per inserire una ulteriore graduatoria; oppure
cliccare sul tasto "Indietro" per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.
Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.
Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.
Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell’art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato uno degli otto cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.
La voce "annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l'anno scolastico 2023/24" va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso. Per tale finalità è possibile selezionare detta voce anche per i servizi precedentemente dichiarati.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.
Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.
No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, tali tipologie di servizio non sono valutabili. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.
Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 - anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” - sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).
Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2024 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.
La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2024/25 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza - negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all'a.s. 2025/26.
Il servizio potrà essere dichiarato fino alla data di presentazione dell’istanza.
L’eventuale periodo utile mancante alla maturazione del punteggio intero potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie.
L’iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE. L’iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.
Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.
Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.
Il servizio deve essere comunque chiuso alla data di presentazione dell’istanza o al massimo alla data prevista per la chiusura delle istanze.
Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio.
1. o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto; 2. oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.
Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).
Il superamento delle procedure concorsuali di cui al D.M. 205/2023 non costituisce abilitazione all’insegnamento e, pertanto, non consente l’accesso alla I fascia delle GPS.
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2024/2026 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.
No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente perché questo comporta di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione aggiornamento potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è solo un automatismo che permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.
Il nuovo requisito per l’iscrizione in II fascia tabella A/2 è il possesso di 150 CFU e l’iscrizione almeno al terzo anno del corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Il punteggio che deve essere attribuito è il punteggio totale con cui l’aspirante figura nella graduatoria del concorso, sia come voto che come base. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il sistema provvederà a fare la proporzione per riportare il punteggio in base 100.
No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2022. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.
I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli.
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.
I servizi che possono essere dichiarati sono quelli successivi al 31 maggio 2022 e quelli non ancora valutati. Di conseguenza in questo caso, esclusivamente se l’aspirante per quella classe di concorso non abbia già raggiunto il massimo del punteggio (12 punti per il servizio specifico e 6 per il servizio aspecifico), potrà essere dichiarato il servizio relativo. Gli aspiranti che avessero già avuto la valutazione dei titoli di servizio successivi alla scadenza della domanda e regolarmente confermati non dovranno procedere alla nuova dichiarazione degli stessi
La nuova O.M. ha previsto, nell’ambito della tabella A/3, il punteggio aggiuntivo per il superamento di un concorso ordinario e del concorso straordinario ex D.D. 510 (laddove siano utilizzati quali titoli di accesso) e anche il punteggio attribuito alle nuove abilitazioni ex DPCM 4 agosto 2023. L’aspirante che ha utilizzato l’accesso alla GPS con il concorso dovrà chiedere l’attribuzione del punteggio aggiuntivo (24 punti) nella apposita sezione A.2 del titolo di accesso, selezionando la voce di interesse, altrimenti il sistema informativo non attribuirà il punteggio aggiuntivo.
Poiché il punteggio di cui alla Tab7 punto B1 viene calcolato in automatico dalla corrispondente graduatoria di I fascia GPS, qualora quest'ultima non sia presente, a chiusura istanza gli Uffici territoriali competenti procederanno ad attribuire il punteggio di abilitazione spettante, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla competente Direzione generale per il personale scolastico.
No; il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l'abilitazione costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto B.1.
Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti, a chiusura istanza, lo rimuoveranno secondo le istruzioni che verranno fornite dalla competente Direzione generale per il personale scolastico.
Sì, avendo l’OM 88/2024 recepito la proposta del CSPI di attribuire il punteggio anche nel caso in cui il superamento di un concorso ordinario abilitante sia già utilizzato come titolo di accesso, al fine di valorizzare la partecipazione a prove concorsuali selettive.
Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l'attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.
No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest'ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione oppure allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.
Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l'accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l'arrotondamento dell'eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione ("Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50"). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti, sia stata già effettuato dall’aspirante, non occorre rettificare l’istanza.